Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio abbreviato/Esecuzione/Appello - Cass., Sez. V, 3 maggio 2013 (ud. 19 aprile 2013), Papalia, con nota di L. Cianferoni e R. Aprati

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In tema di determinazione della pena per i reati satellite quando si versa nell’ipotesi di cui all’art. 442 cpv, ultimo periodo, c.p.p. ed è già in esecuzione l’ergastolo irrogato con sentenza definitiva, il metodo da seguire è quello del cumulo giuridico, se sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cpv c.p., che prevale su quello del cumulo materiale di cui all’art. 72 cpv c.p. in quanto: “Si tratta di un procedimento di calcolo della pena (…) che nulla ha che vedere con la esecuzione concreta della pena detentiva temporanea (…) ma che costituisce il presupposto logico-giuridico ineludibile, di tipo virtuale, per passare alla seconda fase di computo della pena dell’isolamento diurno”.


Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti – ivi compreso il pubblico ministero nonostante non abbia più il potere di consenso sulla richiesta del rito speciale – non possono far valere un diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione.