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Rendiamo note le motivazioni della recentissima decisione delle Sezioni unite in ordine alla competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, nelle ipotesi in cui gli imputati siano minorenni.
La questione rimessa al Supremo Collegio era la seguente:
“Se nel procedimento a carico di imputati minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell’udienza preliminare nella composizione collegiale, prevista dall’art. 50-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12”.
A fine febbraio la Corte di cassazione aveva reso nota la soluzione adottata, affermando che tale prerogativa spetta al giudice dell’udienza preliminare nella composizione collegiale. In questo modo aveva aderito alla tesi prospettata nella ordinanza di rimessione in base alla quale sarebbe corretto ritenere che debba essere il G.u.p. (Tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare: organo collegiale formato da due giudici onorari e un solo magistrato togato) e non il G.i.p. (magistrato togato, organo monocratico) a dover giudicare nel caso di giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato di un minorenne.
Con la sentenza oggi in evidenza si afferma il seguente principio di diritto:
"Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito della udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, co. 2, dell’ordinamento giudiziario".