Le Sezioni Unite hanno affermato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non è dovuta all’imputato dichiarato assente la notifica per estratto della sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni devono intendersi implicitamente abrogate.
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