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Con la richiesta di rito abbreviato l’imputato assume il rischio che nuove prove vengano assunte fuori dal suo controllo, rischio insito nell’opzione prescelta. Con riferimento ai poteri istruttori del giudice, infatti, nessuna preclusione sussiste in ordine alla ricostruzione storica del fatto e all’attribuibilità del reato all’imputato, affatto rinvenibile nella struttura del giudizio speciale, al quale l’imputato accede con la piena consapevolezza sia della sua possibilità di proporre un’integrazione probatoria, ma anche con la consapevolezza che il quadro probatorio a disposizione del giudice non sarà solo quello cristallizzato nelle indagini preliminari o dopo il proprio eventuale intervento integrativo, ma quello che l’autonoma valutazione del giudice potrà configurare con la sua iniziativa di completamento probatorio-cognitivo dell’intera vicenda.