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La Cassazione si è pronunciata in ordine alla circostanza attenuante di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 nei casi in cui il procedimento penale si svolga nelle forme del giudizio abbreviato.
La norma ne prevede l'applicazione se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi siano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
Avendo il ricorrente effettuato il pagamento dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato perché il termine ultimo deve essere individuato nell'inizio della discussione.