Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio abbreviato/Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. II, 28 marzo 2013 (ud. 21 dicembre 2013), Santostasi, con osservazione a prima lettura di N. Mani

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Nel giudizio abbreviato l’integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è ammessa compatibilmente con le esigenze di celerità del rito, per cui può essere disposta, anche d’ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell’imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Si deve pertanto escludere che possa farsi ricorso all’integrazione per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, ovvero per acquisire prove a carico dell’imputato, essendo possibile l’integrazione solo in bonam partem.