Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio di cassazione - Cass., Sez. VI, 15 aprile 2014 (ud. 30 gennaio 2014, B., con nota di F. Zacché

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Il giudice di legittimità non può sindacare la corretta interpretazione della prova che resti nell’ambito di una ragionevole opinabilità di apprezzamento del fatto. Il sindacato di legittimità può invece, a fronte di un’argomentazione che superi il legittimo ambito di opinabilità per giungere ad affermazioni che siano manifestamente contrarie alle regole della logica, sindacare le affermazioni contraddittorie nel contesto della medesima decisione nonché sindacare la manifesta incongruenza con i dati di fatto riportati nella sentenza.


L’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la totale assenza di elementi a sostegno dell’accusa, non potrebbe in alcun modo portare a ulteriori sviluppi.