Fonte immagine: www.cn24tv.it
La Suprema Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo esame affermando che il procedimento valutativo tipico del giudizio di prevenzione, funzionale ad un giudizio prognostico ed avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati, verte da un lato sull'oggettiva esistenza di un complesso di fatti idonei a costituire indizi della commissione di delitti di un certo tipo e gravità, dall'altro sulla pericolosità del proposto, requisito soggettivo che la disciplina sulle misure di prevenzione richiede sia dimostrato nella sua attualità.
Gli Ermellini, ancora, hanno sottolineato che il giudizio nei confronti dell'indiziato d'appartenenza mafiosa non può esaurirsi nella verifica sull'operare della presunzione di pericolosità, dovendosi riscontrare preventivamente se siano acquisiti elementi fattuali, non meri sospetti, idonei in concreto a far considerare il proposto come "indiziato" di militanza mafiosa.
La Corte ha, infine, rilevato che oltre all'apparenza della motivazione riscontrabile in punto di accertamento sulla pericolosità sociale qualificata dal proposto, sono risultate affette dal medesimo vizio le considerazioni espresse in ordine alla misura reale e ai suoi presupposti applicativi.