Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio e pregiudizialità penale/Rinuncia agli atti - Cass., Sez. un., 5 aprile 2013, Termine, con nota di M. A. Zumpano

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La rinuncia agli atti del giudizio prevista dall’art. 75 c.p.p. in caso di trasferimento dell’azione civile in sede penale non si identifica con l’istituto previsto dall’art. 306 c.p.c. poiché la norma in realtà regola la litispendenza, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile precedentemente adito.


Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p. non produce automaticamente estinzione del processo civile ma determina una mera improcedibilità, cosicché l’estinzione può essere dichiarata, anche d’ufficio, soltanto se la situazione processuale di litispendenza persiste nel momento in cui viene rappresentata al giudice e purché in sede penale non vi sia stata pronuncia sull’azione civile.