Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio immediato - Cass., Sez. II, 25 marzo 2014 (ud. 18 febbraio 2014), Zerbini

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Il Collegio rileva che la problematica sollevata dalla difesa attiene all'eccepita violazione dell'art. 416, co. 2  c.p.p., concernente l'obbligo gravante sul pm di trasmettere al giudice, tra l'altro, la documentazione riguardo alle indagini effettuate. La Corte ritiene che la censura non merita pregio, in quanto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle fotografie in questione è stata disposta dal tribunale in forza della facoltà di disporre l'assunzione  di nuovi mezzi di prova, prevista per il giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p., destinata a non incontrare alcuna limitazione in relazione al mezzo di ricerca della prova e condizionata soltanto nell'assoluta necessità dello strumento istruttorio individuato ai fini del decidere.


La Suprema corte pertanto afferma l'impossibilità di ipotizzarsi alcuna violazione del principio della discovery, che opera solo nei rapporti tra le parti e non invece quando si tratti di prove ritenute necessarie dal tribunale nel corso dell'istruttoria dibattimentale.