L’acquisizione, nel giudizio dibattimentale, della relazione peritale, da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell’art. 511, comma 3, c.p.p., dall’esame del perito; l’inosservanza della citata disposizione, incidendo sull’esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p.
La disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione di cui all’art. 512 c.p.p. non riguarda il caso della perizia, non potendo operare ai fini dell’acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito.
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