Pubblicato il 21 ottobre 2023
Il ricorso riguarda la sospensione temporanea dalle funzioni del ricorrente, giudice e presidente di una corte d'appello, in quanto indagato per reati presumibilmente commessi nell’esercizio delle sue funzioni. Il ricorso verte principalmente sulla compatibilità di tale sospensione con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, nonché sul rispetto dei requisiti di un giusto processo nell’ambito del controllo esercitato dal Consiglio di Stato e dal Consiglio Superiore della Magistratura durante la procedura di revisione della decisione di sospensione.
La ricorrente lamentava il carattere abusivo del procedimento relativo alla sospensione delle sue funzioni. Sostiene che il CSM e il Consiglio di Stato non soddisfacevano i requisiti di indipendenza e di imparzialità di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione e non hanno sufficientemente motivato le loro decisioni. Ritiene inoltre che il Consiglio di Stato non ha effettuato un controllo giurisdizionale sufficiente sulla decisione del CSM di sospenderlo dalle sue funzioni.
Il ricorrente lamentava poi una violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione posto che il provvedimento di sospensione ha inciso pesantemente sulla sua vita privata.
La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso riconoscendo tutte le violazioni lamentate dal ricorrente ed ha accordato a quest’ultimo un risarcimento di euro 6.525,00 per le sofferenze patite.
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