Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, co. 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi “lievi” di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime per l’ipotesi “ordinaria” e quelle massime per l’ipotesi “lieve” del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una “frattura sanzionatoria” persino più estesa rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all’art. 73 del medesimo d.P.R. 309/1990. Al vulnus non è, però, possibile porre rimedio come richiesto dal rimettente, né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse che consentano di riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore.
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