Pronunciandosi sul significato del principio di immediatezza e sulle nullità conseguenti che esso spiega, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ridimensionato notevolmente, con la sentenza che pubblichiamo, il corollario dell’identità fisica tra il giudice che prende parte al procedimento probatorio e quello che decide.
Interrogato sulla necessita o meno, in caso di mutamento della composizione del collegio, di rinnovare anche la fase dell’ammissione delle prove e, in questo contesto, la possibile rilevanza del consenso prestato dalle parti alla lettura degli atti già compiuti dal precedente consesso di giudici, il plenum di legittimità ha offerto una interpretazione particolarmente restrittiva del principio di immediatezza e, inoltre, della nullità conseguente alla sua violazione prevista dall’art. 525, comma 2 c.p.p., giungendo all’affermazione, davvero singolare, che l’immutabilità comporta esclusivamente l’identità fra il giudice davanti al quale è stata assunta la prova e quello della decisione, escludendo dal raggio d’azione del principio i precedenti provvedimenti sull’ammissione della prova, da intendersi confermati se non espressamente revocati dal nuovo collegio.
Per l’effetto si afferma un inedito potere di valutazione del nuovo giudicante, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., che coinvolge persino la non manifesta superfluità della rinnovazione stessa e si esclude, sulla stessa linea, la necessità del consenso delle parti con riferimento agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.
Evocando i benefici processuali possibili, l’eccessiva dilazione dei tempi e l’interesse concreto delle parti, viene proposta un’esegesi di principi e istituti che tende ad eliminare, di fatto, l’obbligo di rinnovare tutte le attività di istruzione probatoria a pena di nullità assoluta in caso di mutamento della composizione del giudice, così contaminando il principio di immediatezza, che viene degradato dal rango costituzionale – e convenzionale – suo proprio per essere posto in relazione con generiche esigenze di speditezza e di politica giudiziaria difficilmente comprensibili, nell’ottica della protezione dei diritti processuali (e fondamentali) dell’accusato sul terreno dell’equità.
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