Immediatezza - Corte EDU, Sez. I, 17 giugno 2021, Morzenti c. Italia

Gennaro Gaeta

Corte edu

Con questa decisione la Corte europea ha condannato l’Italia per aver celebrato un processo nel quale non è stata rispettata la regola dell’immediatezza di cui all’art. 6, § 1, C.E.D.U. nella parte in cui impone, al giudice dell’impugnazione, di citare in giudizio il teste decisivo per l’assoluzione, prima di riformarla in condanna.
A dieci anni dalla pronuncia “Dan c. Moldavia” e, segnatamente, dalla prima apparizione che la questione ha fatto nel dibattito scientifico nostrano, il Giudice europeo applica lo stesso ragionamento per rinvenire una violazione della medesima tipologia nel nostro sistema legale, nonostante che sia intervenuta, nel frattempo, una stagione di cambiamenti giurisprudenziali (ad opera delle Sezioni unite “Patalano”, “Dasgupta” e “PM in proc. Troise”) e legislativi (con l’introduzione del co. 3-bis nel corpo dell’art. 603 c.p.p.) a procurare l’allineamento alla Convenzione dei poteri del giudice d’appello di riaprire l’istruttoria.
Dal punto di vista dei contenuti, il caso presenta le caratteristiche base dell’overturning sfavorevole in secondo grado a seguito di un verdetto liberatorio e, infatti, la decisione della Corte è perfettamente in linea con l’orientamento ormai consolidato sul punto: si verifica un contrasto con l’immediatezza europea, infatti, se il decisore della fase di controllo sovverte la statuizione liberatoria di un giudicante inferiore senza un’autonoma valutazione delle prove dichiarative decisive per l’accertamento della colpevolezza (Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011, n. 8999/07, § 33; Hanu c. Romania, 4 giugno 2013, n. 10890/04, § 40; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08, § 43) e, ancora, senza che possa avere rilievo determinante la denominazione formale della fase successiva in cui si perviene alla condanna, dopo l’assoluzione (in questo senso v. Dan c. Moldavia (n. 2), 10 novembre 2020, n. 57575/14, che ha rinvenuto una violazione del medesimo tipo in un procedimento d’impugnazione diverso dall’appello, instaurato a seguito della prima condanna della Moldavia).
L’elemento di particolarità della vicenda, dunque, non è da ricercare nella difformità o novità degli argomenti spesi dalla Corte di Strasburgo quanto ai suoi precedenti consolidati, ma nella struttura di quelli addotti dal provvedimento di legittimità che ha confermato la legalità del procedere della Corte d’appello, valorizzando le differenze del caso in esame rispetto a una rivalutazione della credibilità in grado di far scattare l’obbligo di audizione del teste.
Nell’escludere che al giudizio d’appello del caso di specie dovesse applicarsi l’art. 603, co. 3-bis, c.p.p. la sentenza di legittimità ha osservato che la vicenda differisce da quella del caso Dan c. Moldavia, visto che in nessun momento la credibilità della vittima era stata messa in discussione, né dal tribunale né dalla corte d’appello.
Si è ritenuto, cioè, che il giudicante del secondo grado avesse soltanto offerto una lettura corretta e logica di tutti gli elementi di prova disponibili, i quali viceversa il Tribunale aveva erroneamente sottostimato, non solo delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa: per cui, secondo la Corte regolatrice, non ci si trova di fronte a un overturning sfavorevole basato, principalmente o esclusivamente, sul diverso apprezzamento del testimone, inserendosi il ribaltamento piuttosto in una globale riconsiderazione di tutta la piattaforma probatoria (v. § 8).
Per contro la Corte europea, con approccio sostanzialistico al problema, ha ritenuto la violazione dell’art. 6, § 1 C.E.D.U. per come interpretato nelle pronunce “Dan c. Moldova”, “Lorefice c. Italia” (29 giugno 2017, n. 63446/13, § 36, e “Tondo c. Italia” (22 ottobre 2020, n. 75037/14, §§ 38-39), dunque nel senso della vigenza dell’obbligo di audizione in impugnazione del teste.
Viene evidenziato che il verdetto di condanna era basato in maniera decisiva sulle dichiarazioni del teste in questione, visto che il primo giudicante, nello strutturare il proprio argomento assolutorio, aveva valorizzato proprio l’insufficienza del narrato di quel propalante per superare il dubbio ragionevole sulla responsabilità, alla luce delle relative incongruenze.
Pur dando atto che, agli atti di causa, era possibile rinvenire una pluralità di elementi probatori si nota, allo stesso tempo, che il primo decisore aveva considerato che fossero proprio le dichiarazioni della vittima del reato ad essere insufficienti a pronunciare un verdetto di colpevolezza (§§ 17-20).
Potremmo dunque prospettare due conclusioni.
La prima è che il pronunciamento della Corte europea incide su un aspetto importante dell’argomento generale, solo apparentemente secondario: la scelta sulla decisività del teste, al fine di ritenere integrato o escluso l’obbligo di rinnovazione di matrice europea, non può dipendere da valutazioni soggettivistiche del giudicante d’impugnazione e indipendenti, in particolare, da quelle alla base del primo proscioglimento: è questo, anzi, che disegna i sentieri possibili del gravame sull’assoluzione, condizionandone le possibili rivalutazioni probatorie in maniera significativa.
Perciò se il decisore dell’assoluzione ha conferito, nella gerarchia della sua motivazione liberatoria, un certo peso alla prova dichiarativa, lo sviluppo dei controlli resta condizionato dalle scelte di posizionamento probatorio già svolte, nel senso che è con esse che i successivi giudicanti di merito dovranno confrontarsi, per optare se all’affare in esame si applica la regola sovranazionale in discussione.
In secondo luogo, viene sottoposta a critica implicita la valutazione di legittimità laddove finisce per escludere l’applicazione della norma a tutela dell’immediatezza in impugnazione e, dunque, per confinare il principio convenzionale entro spazi ristretti.
Senza entrare nel merito della tecnica argomentativa della Corte regolatrice, va evidenziato che, quando è in gioco l’applicazione del diritto della Convenzione, dovrebbero essere bandite interpretazioni formalistiche che finiscano per depotenziare i diritti della C.E.D.U., la quale mal tollera, è noto, un’attuazione che dipenda, in maniera determinante, da classificazioni formali e distinzioni concettuali in grado di portare alla minore applicazione del principio superiore.
E ciò nel rispetto dell’insegnamento costante della giurisprudenza europea, per cui le previsioni della Convenzione devono essere interpretate alla luce del significato, tra quelli possibili, funzionale al raggiungimento dello scopo di protezione dei diritti fondamentali dell’individuo (Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, § 80, CEDU 2004-I).
Lungo questo crinale si inserisce, d’altronde, la recente condanna dell’Italia nel caso “Felloni” (6 febbraio 2020, n. 44221/14, §§ 24-31), dove similmente si è ritenuto che il rigore del filtro di ammissibilità del ricorso, nel caso di specie, avesse impedito al provvedimento di legittimità di approfondire il motivo relativo all’asserita applicazione retroattiva di una norma da parte della sentenza impugnata, dunque una questione di potenziale rilevanza secondo l’art. 7 C.E.D.U.