La Corte di cassazione ha affermato che:
– l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione di un valido rapporto processuale, osta alla declaratoria di improcedibilità;
– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, legge cit., in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni relative al nuovo istituto si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, in quanto la previsione di un regime transitorio è funzionale all’esigenza di coordinamento con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch’essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 ed essendo ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.
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