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La Suprema Corte ha ritenuto la fondatezza del ricorso proposto e ha affermato che deve ritenersi ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva alle Poste Italiane dalla norma dell’art. 4 D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, poiché tra questi non rientra più quello del servizio di spedizione con raccomandata dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p.