La Corte di cassazione ha stabilito che: "l'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". La circostanza che debba trattarsi di un atto generato attraverso "una trasformazione di un documento testuale" rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente "tecnica" ("non è pertanto ammessa...") della pura e semplice "scansione di immagini".
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