L'esame delle persone che abbiano reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio può essere richiesto dalle parti, ma sarà ammesso solo previa valutazione da parte del giudice di non manifesta superfluità, sia per l'ipotesi di incidente probatorio reso in altro procedimento (ai sensi dell'art. 238, comma 5, cod. proc. pen. che richiama l'art. 190 cod. proc. pen.), sia nel caso di prova dibattimentale assunta da giudice diversamente composto (come affermato dalle Sezioni Unite espressamente), sia - deve aggiungersi - nel caso di incidente probatorio disposto nello stesso procedimento in cui si valuta l'utilizzabilità della prova dichiarativa. Ciò nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo e, al contempo, rispettando le garanzie difensive e procedurali del processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU.
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