Incostituzionale il limite di due ore per la permanenza all’aperto dei detenuti in regime differenziato: un ulteriore passo nel lento cammino di erosione delle prescrizioni di cui all’art. 41-bis, co. 2-quater L. 354/1975
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Ricevuto: 25 May 2025
| Accettato: 17 June 2025
| Pubblicato: 18 June 2025
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Riassunto
La sentenza in commento, riconoscendo l’illegittimità costituzionale della limitazione alla permanenza all’aperto imposta ai detenuti sottoposti a regime differenziato, sviluppa un’articolata riflessione sulla necessaria proporzionalità tra le restrizioni ai diritti dei detenuti e le esigenze di tutela della pubblica sicurezza, approfondendo altresì il profilo della compatibilità di dette limitazioni con la funzione rieducativa della pena. Il testo si sofferma sul decisum della Corte, evidenziando alcune criticità proprie della disciplina generale di cui all’art. 41-bis, co. 2-quater L. 26 luglio 1975, n. 354.
The ruling in question, recognizing the constitutional illegitimacy of the restriction on outdoor time imposed on prisoners subject to the differentiated regime, develops a detailed reflection on the proportionality between restrictions on prisoners’ rights and the need to protect public safety, also examining the compatibility of these restrictions with the rehabilitative function of punishment. The text focuses on the Court’s decision, highlighting some critical issues specific to the general provisions of Article 41-bis, paragraph 2-quater, of Law No. 354 of 26 July 1975.
Qui il link per consultare la sentenza annotata: https://archiviopenale.it/ordinamento-penitenziario-%E2%80%93-regime-speciale-%E2%80%93-permanenza-allaperto-%E2%80%93-proporzionalita-%E2%80%93-rieducazione-%E2%80%93-corte-cost-18-marzo-2025-(ud-25-febbraio-2025)-n-30/contenuti/31756
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