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La Suprema Corte di cassazione ha stabilito che: è esclusa l'applicazione dell'Indulto per il delitto di cui all'art. 416 c.p., solo nel caso del sesto co. dello stesso art. (se l'associazione è finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 cod. pen.).
Essendo il delitto di cui all'art. 74/6 dPR 309 del 1090 una ipotesi di associazione per delinquere che rientra nell'art. 416 c.p., il predetto delitto - come in tutti i casi di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. costituita per la commissione dei più diversi delitti (con la sola esclusione di quelli previsti dagli artt. 600, 601 e 602 c.p.) - potrà beneficiare dell'indulto ex legge 241/2006, anche se aggravato ex art. 74/5 ovvero con altre aggravanti, poiché la predetta aggravante (75/5) e quella prevista dall'art. 74/4 sono ostative all'applicazione dell'indulto solo nel caso in cui il delitto per il quale si è riportato condanna sia quello di partecipazione ad un'associazione costituita per le finalità di cui al primo co. 1 dell'art. 74/1 dPR 309/90.