Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Informazioni provvisorie su recenti questioni decise dalle Sezioni unite

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Segnaliamo in anteprima le informazioni provvisorie delle recentissime questioni decise dalle Sezioni unite della Cassazione, in attesa del deposito delle relative motivazioni.


1) ud. 27 marzo 2014, C.E.


È stata adottata soluzione negativa alla questione "se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81, cpv, c.p. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore".


Cfr., sul punto, le osservazioni a prima lettura di I.PARDO e E. STURBA, in occasione dell'ordinanza di remissione.


2) ud. 27 marzo 2014, Lattanzio


È stata adottata soluzione negativa, salvo che sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo, alla questione "se, anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, il giudice - in caso di adesione del difensore all'astensione - possa disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto".


Al riguardo, cfr. già le osservazioni a prima lettura di E.N. LA ROCCA.


3) ud. 27 marzo 2014, Frija Mourad


È stato stabilito che il termine ultimo per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare è quello della formulazione delle conclusioni da parte del difensore di ciascun imputato.


Per un commento a prima lettura sull'ordinanza di remissione, v. A. RAUCCI.


4) ud. 27 marzo 2014, Avram


a) È stata adottata soluzione negativa alla questione "se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, debbano necessariamente ricomprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, anche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto dell'art. 169 c.p.p."


b) Altrettanto negativa, qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, è la soluzione adottata sulla questione "se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero, avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, implichi la illegittimità delle successive notifiche eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p."


Sul punto, v. le osservazioni a prima lettura di G. COLAIACOVO e di R. DE ROSSI.