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Segnaliamo in anteprima le informazioni provvisorie delle recentissime questioni decise dalle Sezioni unite della Cassazione, in attesa del deposito delle relative motivazioni.
1.ud. 31 marzo 2016 Cavallo
È stata adottata soluzione affermativa alle questioni:
- Se la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione della istanza di “accertamento di conformità” ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 13 legge n. 47 del 1985), debba essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio.
Se, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. cit., operi la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen.
2.u.d. 31 marzo 2016 Passarelli ed altro
Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
2.c.c. 31 marzo 2016 Rigacci
L’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l’ordinanza è inammissibile.
3.c.c. 31 marzo 2016 Sorcinelli
L’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare rigetta la richiesta dell’imputato di ammissione al procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, in quanto la richiesta può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché il ricorso immediato e autonomo per cassazione avverso l’ordinanza è inammissibile; nel caso in cui anche la richiesta riproposta sia rigettata, la relativa ordinanza è impugnabile solo congiuntamente alla sentenza.
2. Ai fini della individuazione dei reati – non ricompresi nel co. 2 dell’art. 550 c.p.p. – per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
4.c.c. 31 marzo 2016 Capasso
Il rinvio dell’art. 324, co. 7, ai co. 9 e 9-bis dell’art. 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9-bis e, per altro verso, la applicazione della disposizione del co. 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Il rinvio dell’art. 324, co. 7, al co. 10 dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma.