Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Infortuni sul lavoro - Cass., Sez. un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), Espenhahn e altri, con nota di G. Cecanese

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Fonte immagine: blogs.wsj.com

Dopo una lunga discussione durata fino a tardo pomeriggio, arriva in serata il dispositivo della tanto attesa "sentenza Thyssen Krupp", relativa al tragico incendio avvenuto nel dicembre 2007 all'interno dell'acciaieria torinese in cui persero la vita sette operai.


La Corte d’Assise di Torino aveva condannato per omicidio volontario vari dirigenti dell'azienda nella forma attenuata del dolo eventuale, comminando la pena di 16 anni e 6 mesi per  l’a.d. H. Espenhahn e pene comprese tra i 13 anni e mezzo e i 10 anni e 10 mesi per gli altri dirigenti dello stabilimento torinese.


Molteplici le questioni di diritto rimesse allo scrutinio della Massima Composizione (per uno commento a prima lettura già alla sentenza di appello, v. C. SANTORIELLO, Quali responsabilità per l’incendio della Thyssen?). Tra le principali: la distinzione tra dolo eventuale colpa cosciente; l'interruzione del nesso causale; la posizione di garanzia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all'art. 589 c.p. e l'art. 437 c.p.; la lingua degli atti processuali.


In attesa delle motivazioni, questo il dispositivo:


la Corte di Cassazione «annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante di cui al capoverso dell’art. 437 c.p. ed al conseguente assorbimento del reato di cui all’art. 449 c.p.;
dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d’assise d’Appello di Torino per la rideterminazione delle pene in ordine ai reati di cui agli artt. 437, co. 1, 589, co. 1, 2, 3, 61 n. 3, 449 in relazione agli artt. 423 e 61 n. 3 c.p.;
rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e degli imputati;
rigetta il ricorso della persona giuridica Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. che condanna al pagamento delle spese processuali; condanna in solido gli imputati ed il responsabile civile Thyssenkrupp alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ‘Medicina Democratica’ che liquida in complessivi euro 7 mila, oltre accessori come per legge; infine, visto l’art. 624, co. 2, c.p.p. dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati in ordine ai reati sopraindicati».


Con particolare riguardo alla questione sul tema del discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente la soluzione adottata dalla Suprema Corte ha previsto che:


in ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra i due istituti va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente”).


Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo, la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale”, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.


In conclusione, si è confermata dunque la responsabilità degli imputati per omicidio colposo, diventando così irrevocabili le parti della sentenza relative alla responsabilità degli imputati. Si dovrà, tuttavia, celebrare un nuovo processo d’appello limitatamente alla rideterminazione della pena.


Dopo cinque mesi di attesa si dà notizia che in data 18 settembre 2014 sono state depositate le motivazione della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione relativa al caso Thyssenkrupp e all'annosa questione relativa alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.