La Corte di Cassazione ha stabilito che: "Il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. sussiste anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena"
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