In materia di intercettazioni le operazioni di ascolto iniziate diverse mesi dopo l’emissione del decreto di urgenza del pubblico ministero, benché costituisca procedura oggettivamente anomala, non determinano l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in quanto non violano gli artt. 267 e 268, co. 1 e 3, c.p.p. che non impongono alla polizia giudiziaria di iniziare le operazioni di ascolto entro un certo termine e tanto meno stabiliscono che un decreto di urgenza del p.m., tempestivamente convalidato dal g.i.p., perda efficacia qualora le operazioni non abbiano inizio entro un certo termine.
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