La Corte di cassazione ha ritenuto utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo, né sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 c.p.p.
La ragione è che le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato richiesta dall’art. 267, co. 1, c.p.p.; mentre il deposito di cui all’art. 270, co. 2, c.p.p., non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268, co. 5, c.p.p.