Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Intercettazioni - Cass., Sez. III, 7 marzo 2014 (c.c. 7 gennaio 2014), P.m. in proc. Vita, con nota di R.G. Grassia

Cassazione.jpg

Con la pronuncia in evidenza la Suprema Corte ha stabilito più principi di diritto in ordine alla tematica sempre viva delle intercettazioni telefoniche.


- In primo luogo: l'onere di motivazione dei decreti autorizzativi (sia di convalida di quelli emessi in via d'urgenza dal p.m., sia di proroga) è assolto anche per relationem mediante il richiamo al provvedimento del p.m. e alle note di polizia con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l'integrazione di una motivazione mancante, ma non non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata (sia esso quello di merito che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità).


- In secondo luogo: non sussiste alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui l'operazione di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate non sia svolta nei locali della procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, nè sia stata curata la verbalizzazione di tali operazioni, prevedendo espressamente l'art. 268, co. 1, c.p.p. la sola verbalizzazione delle operazioni di registrazione, nè potendo i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, essere analogicamente applicati.


- Infine: l'art. 267, co. 4, c.p.p., nel prevedere che "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dall'art. 266 c.p.p.; ne consegue che l'operazione di masterizzazione dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione ad opera di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.