La Cassazione ha stabilito che: "l'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis c.p.p., indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti".
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