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Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto: "limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti - mediante istallazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es. tablet, smartphone ecc.) - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo attività criminosa.
Si segnala che il tema sará oggetto di approfondimento nel Confronto di Idee, del fasc. n. 2 del 2016, tra il Prof. Lorenzo Picotti, il Dott. Alberto Cisterna e l'Avv. Sandro Fùrfaro.