La quinta Sezione della Corte di cassazione, ribadendo il principio di diritto stabilito dalla sentenza Scurato, ha stabilito che: "l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico il quale segue i movimenti nello spazio dell'utilizzatore di un dispositivo elettronico (smartphone, tablet, PC portatile), è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sede di attività criminosa in atto".
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