Fonte immagine: www.valeriodistefano.com
In campo processuale, afferma la Suprema corte, inevitabilmente deve essere accettato il concetto di verbale informatico e dunque anche del verbale di cui all'art. 268 c.p.p.
Esso ben può contenere, a norma dell' art. 89 disp. att. c.p.p., l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposta l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno dell'ora di inizio e cessazione delle intercettazioni, i nominativi degli operatori. Si tratta di contenuto sostanzialmente conforme al dictum dell'art. 136 del codice di rito.