La Corte di cassazione ha stabilito che: in tema di deterioramento dei supporti contenenti è solo la mancata memorizzazione dei colloqui, attraverso la registrazione, a rendere inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti realizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione.
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