Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Intercettazioni - Cass., Sez. VI, 1 marzo 2021 (ud. 16 dicembre 2020), Al Kubaisy Wesum

Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha stabilito che: in tema di deterioramento dei supporti contenenti è solo la mancata memorizzazione dei colloqui, attraverso la registrazione, a rendere inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente autorizzata, e inutilizzabile ogni acquisizione dei risultati di essi altrimenti realizzata (annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti) a differenza del caso in cui, essendo stato il colloquio regolarmente memorizzato, risulti deteriorato il relativo supporto magnetico, rendendo impossibile la trascrizione.