La Corte di cassazione ha stabilito che: "deve essere riconosciuto alla parte il diritto di accedere ai file audio su cui sono registrare le conversazioni intercettate e poste a fondamento dell'appello del pubblico ministero avverso il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta cautelare.
Il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare, non altri, né riguarda diversi esiti captativi che concernono persone diverse dall'indagato e che non rilevano al fine di valutare la posizione indiziaria di quest'ultimo.
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