è fatto divieto alla magistratura inquirente ricorrere per reati di lieve entità a intercettazioni rimaste a lungo nella disponibilità degli inquirenti. Di più: devono essere distrutte tutte le intercettazioni che, non costituendo immediatamente riprova di minacce gravi alla sicurezza pubblica, sono rimaste per anni nella disponibilità dei magistrati, costituendo una indebita violazione del diritto alla privacy.
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