La Sezione sesta della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: "se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati previsto dall'art. 266 c.p.p., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la nozione di "diverso procedimento" di cui all'art. 270 c.p.p. sia solo applicabile nel caso di procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazioni, ma prive di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate".
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