"La Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del procedimento promosso dal Tribunale speciale bulgaro, ha statuito nella sentenza della causa C-310/16 che l'art. 325, par. 1, TFUE, nonché l'art. 1, par. 1, lett. b) e l'art. 2, par. 1, della Convenzione elaborata in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all'applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi. Ciò in quanto l'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, dal momento che i procedimenti penali avviati per i reati in materia di IVA costituiscono un'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 51, par. 1, della Carta. In ambito penale, siffatti diritti e principi generali devono essere rispettati non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui l'interessato è accusato.
Pertanto, l'obbligo di garantire un'efficace riscossione delle risorse dell'Unione europea non esonera i giudici nazionali dal rispetto del principio di legalità e dello Stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l'Unione ai sensi dell'art. 2 T.U.E.".
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