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Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 266 c.p.p, nella parte in cui non consente l’intercettazione di corrispondenza postale che non interrompa il corso della spedizione e degli artt. l8 (nella versione antecedente alla riforma ex lege n. 95 del 2004) e 18-ter legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non facciano "salve le ipotesi previste dall'art. 266 c.p.p" per come modificato dalla Corte costituzionale.