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La Corte di cassazione ha ribadito il principio giurisprudenziale in forza del quale, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., costituisce presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, i quali attengono all'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, talché non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate al fine di indagine. La motivazione dell'autorizzazione alle intercettazioni, pertanto, implica la valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266, co. 1, c.p.p. non di elementi relativi alla riferibilità soggettiva del medesimo.