Fonte immagine: www.cortedicassazione.it
La sesta Sezione della Corte di cassazione ha deciso di rimettere la seguente questione alle Sezioni unite:
" - se il decreto che dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'istallazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la captazione.
- Se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengono in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'art. 266, co. 2, c.p.p,
- se possa comunque prescindere da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione in per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata".