Fonte immagine: www.tribunale.reggiocalabria.it
Le captazioni telematiche riguardanti lo scambio di messaggi fra telefoni “Blackberry” con il sistema c.d. “pin to pin” trasmessi dalla società con sede in Italia direttamente sul server degli uffici della Procura non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in forza dell’istituto dell’“instradamento”. Le chat, anche non contestuali, costituiscono sempre comunicazioni, acquisibili esclusivamente attraverso attività di intercettazione, ex art. 266-bis c.p.p., e non mediante sequestro ex art. 254-bis. La trasmissione diretta dei dati tra società italiana e server della Procura garantisce la immodificabilità degli stessi.