In tema di misure cautelari personali, qualora il tribunale del riesame annulli l’ordinanza applicativa della misura con riferimento al reato che, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., consentiva di omettere l’interrogatorio preventivo, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la misura cautelare disposta per i residui reati è affetta da nullità originaria ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che giustificavano la deroga alla garanzia del previo interrogatorio. Tale vizio non integra una mera causa sopravvenuta di inefficacia della misura, ma determina l’invalidità genetica dell’ordinanza applicativa, con conseguente annullamento della stessa e cessazione della custodia cautelare.
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