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Le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, non devono necessariamente comprendere le ricerche nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità. In particolare, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle ricerche all'estero previsto dall'art. 169, co. 4, c.p.p., con riferimento all'imputato irreperibile.
La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art. 165 c.p.p., qualora sia stato portato a specifica conoscenza del giudice procedente.
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