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Deve ritenersi che l'impiego del fax per l'invio di istanze risulta irregolare, peraltro per le istanze in tal modo inviate non sono irricevibili, nè inammissibili, ma espongono unicamente la parte istante al rischio della mancata tempestiva trasmissione al giudice competente a valutarla.
In tali casi, per essere legittimata a proporre doglianze inerenti all'omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmesso a mezzo fax, la parte ha l'onere di verificare che l'istanza trasmessa a mezzo fax sia effettivamente pervenuta alla cancelleria del giudice.