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Le Sezioni unite, mutando il precedente orientamento, hanno ritenuto che il combinato disposto degli artt. 127, co. 3, 443, co. 4, 599 c.p.p., implichi anche nei procedimenti di appello in camera di consiglio, la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia, che abbia deciso di parteciparvi, ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti o imprevedibili. Pertanto, ha enunciato il principio di diritto secondo cui è rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato in abbreviato) l'impedimento del difensore determinato da non prevedibili ragioni di salute.