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La Corte di cassazione ha ribadito che: in tema di liberazione anticipata, trattandosi di beneficio penitenziario che non incide sul reato e sulla pena con riguardo al momento di commissione del fatto e di irrogazione della relativa sanzione, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, c.p., e 25 Cost., e neppure quelle dell'art. 7 Cedu; in particolare, non può ritenersi suscettibile di vigore ultrattivo la disposizione, di cui all'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, la quale ai comportamenti pregressi dei detenuti per i delitti cosiddetti ostativi, di cui all'art. 4-bis ord. pen., collegava un effetto favorevole seppur a condizioni più rigorose rispetto a quelle previste nei riguardi dei detenuti non ostativi; tale disposizione infatti, non è stata recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, che al primo co. dell'art. 4 ha espressamente premesso l'esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, dal beneficio della liberazione anticipata speciale, operante invece, nei riguardi degli altri detenuti per i semestri di pena scontata già positivamente valutati a decorrere dal 1 gennaio 2010, e per quelli ancora da espiare per un periodo di due anni dalla data del 24 dicembre di entrata in vigore del medesimo decreto.