Fonte immagine: www.lasesia.vercelli.it
La questione posta era quella di stabilire se ai fini dell' applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale, sia consentito operare lo “scioglimento del cumulo” giuridico di pene al fine di verificare se l’interessato si trovasse, al momento in cui ha formulato l’istanza, in espiazione di pena relativa a reato “ostativo”, ai fini della concessione dello speciale beneficio introdotto dal provvedimento di urgenza.
Il Magistrato di Sorveglianza, nel vagliare l’ammissibilità dell’istanza di applicazione della liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4, d.l. n. 146 del 2013, ha stabilito, nel caso di cumulo giuridico di pene (alcune delle quali riferibili a condanne per taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354), lo scioglimento dello stesso, imputando la quota parte di pena già espiata al reato “ostativo” alla concessione del beneficio invocato.