La Sesta Sezione penale della Suprema Corte si è pronunciata in ordine all'applicazione di una misura cautelare a seguito di mandato di arresto europeo e di richiesta di documentazione alla competente autorità estera ai sensi dell’art. 16 legge n. 60 del 2005. La Suprema Corte, in particolare, ha riconosciuto che il termine oltre il quale, in mancanza di una decisione, la persona deve essere posta in libertà, non decorre dalla data di arresto da parte della p.g., ma dalla data di notifica della misura coercitiva emessa dal Presidente della Corte d’Appello. La tardiva applicazione delle facoltà riservate alla Corte d’Appello ex art. 16 legge cit., pur non incidendo sulla domanda di consegna, determina la inefficacia della misura coercitiva applicata al ricorrente, rendendo ingiustificata la rinnovata restrizione del proprio status libertatis.
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni