Una recente pronuncia della Cassazione nega ad un imputato agli arresti domiciliari, nei cui confronti era stato altresì disposto il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi ai sensi dell’art. 284, comma 2, c.p.p., la possibilità di ricevere la visita della fidanzata, con cui intrattenere rapporti affettivi e vivere l’intimità sessuale. Un magistrato e una psicologa e criminologa svolgono una riflessione a due voci su tale decisione, che incide su un diritto fondamentale della persona, oggetto di ostracismo da parte delle concezioni “populiste” del processo penale e dell’esecuzione della pena.
The "involutionary" interpretation of the Court of Cassation on the defendant's right to affectivity under house arrest
A recent ruling by the Court of Cassation denies a defendant under house arrest, against whom the ban on communicating with people other than cohabitants pursuant to art. 284, paragraph 2, of the Italian Criminal Code, the possibility of receiving a visit from the fiancée, with whom to maintain emotional relationships and experience sexual intimacy. A magistrate and a psychologist and criminologist carry out a two-part reflection on this decision, which affects a fundamental right of the person, subject to ostracism by the "populist" conceptions of the criminal process and the execution of the sentence.
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