Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Lottizzazione abusiva - Cass., Sez. III, 2 marzo 2021 (ud. 18 dicembre 2020), Pettina ed altri

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La Corte di cassazione ha stabilito che: " La illecita trasformazione del suolo che costituisce elemento oggettivo del reato di lottizzazione abusiva materiale secondo la definizione datane dall'art. 30, comma 1, T.U.E. - ma lo stesso vale per l'esecuzione di lavori in difformità o in assenza dal permesso di costruire, ovvero di prosecuzione nonostante l'ordine di sospensione - rappresenta, infatti, evento illecito per il quale vale la regola dell'equivalenza causale posta dall'art. 40, secondo comma, cod. pen., la quale, non essendo ravvisabili elementi ostativi nella formulazione della norma, trova applicazione, in particolare nel caso di concorso di persone, anche al di là dei c.d. reati causali puri. In particolare, in questa accezione - condivisa pure in dottrina - l'evento preso in considerazione dall'art. 40, secondo comma, cod. pen. può essere anche quello tipico di un reato commissivo, da altri realizzato, che il titolare della posizione di garanzia ha l'obbligo d'impedire".